La lotta allo SPAM è sacrosanta e doverosa, è una guerra vera e propria contro un nemico subdolo e vigliacco, che non si pone alcuna remora nell’utilizzare qualsiasi metodo, anche quelli maggiormente detestabili per invadere le nostre caselle di posta di ogni schifezza possibile.
La lotta contro gli spammer è sostanzialmente preventiva, con misure antiSPAM più o meno efficaci, ma è possibile talvolta combatterli dopo, anche sul fronte giuridico. Certo è impensabile pensare di aprire un contenzioso con gli spacciatori di viagra e affini, ma almeno con gli spammer nostrani, quelli che pensano che noi si sia tutti bramosi di conoscere le loro imperdibili offerte di cartucce per stampanti e accessori di vario genere, con questi è possibile prendersi qualche piccola soddisfazione.
Specialmente quelli che, alla fine delle loro odiose mail massive, ti mettono pure la pseudo-postilla, ipocrita quanto ridicola, che il nostro indirizzo mail è stato ricavato in rete in modo totalmente legale, e pertanto ogni loro missiva è lecita. Mortacci loro…
Cosa dice la legge italiana riguardo gli spammer?
Di recente ho trovato un articolo molto interessante per chi fosse interessato all’argomento, di cui vi riporto un breve stralcio. Lo firma Mario Leone Piccinni su SearchSecurity.it:
Sulla base di quanto stabilito dalla legge sulla “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” e così come deliberato dal Garante per la protezione dei dati personali, l’indirizzo di posta elettronica è da considerarsi come dato personale e rientra quindi in “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e come tale soggetto alla tutela della legge.
Lo stesso Garante ha decretato che in assenza di esplicito e preventivo consenso, è illecito adoperare e-mail prelevate da forum, newsgroup, siti Internet, mailing-list, ecc., in quanto le stesse, non facendo parte di elenchi pubblici, non sono soggette ad alcun regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.
Leggi tutto l’articolo su SearchSecurity.it: Spamming, gli aspetti legali e normativi.